Cass. Civ., sez. Lavoro, 11.06.2019 (dep. 01.10.2019), sentenza n. 24492.
“Il giustificato motivo di esonero del lavoratore, in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi per altro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifettabile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.” (1).
(1) La Corte d’Appello di Roma confermava, con sentenza n. 10355/2014, la pronuncia di primo grado e dichiarava legittima la multa irrogata al dipendente, ai sensi dell’art. 43, commi 8 e 9, CNNL e dell’art 5 comma 14 L. n. 638/83, risultato assente alla visita medica domiciliare effettuata dall’Inps.
Il dipendente rappresentava che l’assenza alla visita fiscale era dovuta all’emergenza, verificatasi in orario notturno, di dover accompagnare il figlio con problemi di salute in ospedale, a cui faceva seguito un ricovero. La Corte territoriale riteneva ingiustificata tale assenza dal momento che l’urgenza si era verificata in un orario diverso da quello fissato per la visita fiscale e aggiungeva inoltre che tale situazione non giustificava, in ogni caso, la mancata comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.
Avverso la suddetta sentenza il lavoratore presentava ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 14 L. 638/83 per mancata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla norma che contempla l’allontanamento dal domicilio in presenza di un “giustificato motivo”; 2) omessa motivazione circa la censura di parte appellante relativa ai danni indotti da comportamento datoriale consistiti in continue visite domiciliari tali da causare un aggravamento della malattia del dipendente.
La giurisprudenza di legittimità dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Quanto al primo motivo di gravame, la Corte ricorda che rientrano nel “giustificato motivo” di allontanamento dal domicilio, ex all’art 5 comma 14 L. 638/83, non solo ipotesi di forza maggiore ma anche situazioni di necessità improvvisa e cogente che devono in ogni caso essere preventivamente segnalate al datore di lavoro. Non potendosi ricondurre il caso di specie a taluna di queste previsioni, considerato che l’urgenza era legata al ricovero del figlio e che non era intervenuta nella fascia oraria in cui il dipendente era tenuto a rendersi reperibile, il collegio ha ritenuto legittima la multa disposta in violazione dell’art.5 comma 14 L. 638/83.
Quanto invece al secondo motivo, relativo alla richiesta di risarcimento danni per intento persecutorio dal datore di lavoro, la Cassazione esclude l’attinenza della questione al thema decidendum della fattispecie in esame.
Avv. Luca Viola